Congedo matrimoniale

da | Apr 27, 2026

Il congedo matrimoniale è un periodo di assenza retribuita dal lavoro riconosciuto ai lavoratori dipendenti in
occasione del matrimonio o dell’unione civile.
La finalità del congedo è consentire al lavoratore di dedicare il tempo necessario alla celebrazione dell’evento e agli
impegni ad esso connessi, senza subire penalizzazioni economiche o professionali.
Il diritto al congedo matrimoniale è regolato nello specifico dalla Legge 76/2016 ed è disciplinato nel dettaglio dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicati. La disciplina concreta può variare in base alla tipologia
di contratto, ma il principio generale è lo stesso per quasi tutte le categorie di lavoratori dipendenti.

 

DURATA DEL CONGEDO

In linea generale, salvo diversa previsione del CCNL applicato, il congedo matrimoniale prevede:

  • 15 giorni di congedo retribuito da fruire in modo continuativo
  • Il periodo è comprensivo di festività, domeniche e giorni non lavorativi
  • Il congedo deve essere fruito in occasione del matrimonio o dell’unione civile

FRUIZIONE

Di norma, il congedo deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla data del matrimonio.
Tuttavia, alcuni CCNL o accordi aziendali possono prevedere una maggiore flessibilità, consentendo la fruizione:

  • entro 6 mesi
  • oppure entro un anno dall’evento purché vi sia accordo con il datore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali.

CHI HA DIRITTO AL CONGEDO MATRIMONIALE

In linea generale, hanno diritto al congedo matrimoniale:

  • tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale:
    • tempo indeterminato
    • tempo determinato
    • apprendistato
    • part-time
  • i lavoratori che contraggono matrimonio civile, concordatario o religioso con effetti civili
  • i lavoratori che costituiscono un’unione civile
  • anche i lavoratori che si risposano o contraggono una nuova unione civile dopo un precedente matrimonio

MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO

Nel caso di matrimonio celebrato all’estero, il lavoratore deve:

  • fornire idonea documentazione attestante l’avvenuta celebrazione
  • adempiere agli obblighi necessari affinché il matrimonio sia riconosciuto in Italia

In particolare, è necessario che il matrimonio:

  • sia valido secondo la legge del Paese di celebrazione
  • sia trascritto nei registri di stato civile italiani (tramite Consolato o Comune italiano)

Il datore di lavoro può richiedere copia della documentazione comprovante la trascrizione o il riconoscimento in Italia, al fine di concedere il congedo.

RETRIBUZIONE

Il congedo matrimoniale è retribuito al 100% della normale retribuzione, come se il lavoratore fosse in servizio.

RICHIESTA DOCUMENTI

Per fruire del congedo, il lavoratore deve:

  • presentare la richiesta preventiva al datore di lavoro con un congruo anticipo 
  • allegare il certificato di matrimonio o unione civile
  • in caso di matrimonio all’estero, fornire certificazione tradotta e legalizzata, se necessario
  • tenere conto delle esigenze organizzative dell’azienda, che non può negare il diritto ma può chiedere un leggero posticipo della fruizione entro un periodo di tempo ragionevole.

PERIODO DI PROVA E REQUISITI MINIMI

Alcuni CCNL prevedono che il diritto al congedo matrimoniale:

  • maturi solo dopo il superamento del periodo di prova
  • oppure dopo una durata minima del rapporto di lavoro

È pertanto sempre necessario fare riferimento al CCNL applicato per verificare eventuali condizioni specifiche.