Ferie
Al lavoratore è riconosciuto il diritto irrinunciabile “a ferie annuali retribuite” al fine di consentirgli il recupero delle energie e per esigenze personale e familiari.
Tale diritto è garantito dalla nostra Costituzione all’ art. 36, III comma che ne prescrive l’irrinunciabilità specificando che: “Il lavoratore ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Tale riposo feriale è considerato altresì un diritto sociale fondamentale del lavoratore, sancito nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, che, all’articolo 31.2. nell’ambito del diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque, ha affermato il diritto di “ogni lavoratore” a ferie annuali retribuite.
Solitamente si ha diritto a 4 settimane di ferie annue, ma, a seconda del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) che viene applicato, il lavoratore potrebbe avere diritto anche a più giorni rispetto alle 4 settimane.
Modalità di maturazione delle ferie
Le ferie maturanonel corso del rapporto di lavoro anche se questo ha durata inferiore ad un anno e anche se si tratta di contratto in periodo di prova.
Si maturano durante:
il congedo matrimoniale, la malattia, la maternità obbligatoria, l’infortunio sul lavoro, la partecipazione ai seggi elettorali ed in caso di permessi retribuiti.
Non si maturano, invece:
in caso di maternità facoltativa, permessi non retribuiti, assenze ingiustificate, malattia figli.
Importante è precisare che, nel momento in cui, durante le ferie, il lavoratore si ammalasse, la malattia interrompe il computo delle ferie (pertanto la malattia “vince” sulle ferie).
Modalità di fruizione delle ferie
Salvo diversa previsione, le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione delle stesse e, nel caso di impossibilità, per il residuo nei 18 mesi successivi a tale anno.
Se non godute non possono essere sostituite da alcuna indennità.
Gli unici casi che prevedono la sostituzione con l’indennità sono:
– la risoluzione del contratto di lavoro in quanto, in questo caso, spetta la retribuzione corrispondente;
– quando il CCNL applicato prevede più di 4 settimane di ferie l’anno e il dipendente decide di chiedere la monetizzazione dei giorni di ferie in più.
Essendo equiparabili ad un giorno lavorativo normale, le ferie non godute vengono liquidate al pari di un giorno lavorativo.
L’omessa fruizione delle ferie costituisce un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro derivanti dal contratto di lavoro e può avere conseguenze negative sulla salute del lavoratore.
Dal 24 settembre 2015, infine, la legge riconosce ai lavoratori la possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati a un altro lavoratore dipendente dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire, ad esempio, a quest’ultimo di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti.
Nel caso in cui un lavoratore usufruisca di più ferie di quella che ha a disposizione, in busta paga, alla voce “ferie residue”, ci sarà un segno negativo: quelle sono le “ferie in negativo”. Appena il lavoratore maturerà, nei mesi successivi, abbastanza ferie, il “debito” verrà.
Rol
Le rol (riduzione dell’orario di lavoro) sono permessi di lavoro retribuiti che permettono al lavoratore di assentarsi dal lavoro per un certo numero di ore. Sono stati introdotti affinchè i dipendenti possano conciliare al meglio il lavoro con la vita privata.
Le rol spettano a tutti i lavoratori dipendenti con un contratto a tempo determinato o indeterminato, purché lavorino a tempo pieno; è poi il Ccnl di riferimento a stabilire quante ore di rol spettino a lavoratori con inquadramenti diversi, in base al numero di ore lavorate e al tipo di mansioni svolte.
Modalità di maturazione delle rol
Le rol si maturano ad ore e mensilmente, ovvero mese per mese il dipendente accumula un numero di ore che può richiedere dal mese successivo.
Modalità di fruizione delle rol
I lavoratori possono usufruirne senza fornire una motivazione, sono sempre retribuiti e possono essere liquidati in caso di non utilizzo. Di solito, hanno una valenza di 24 mesi dalla maturazione e, una volta scadute, il datore di lavoro le corrisponderà al lavoratore nella busta paga del mese successivo.
La somma corrisposta al lavoratore è pari alla paga base oraria, pertanto vengono pagate come un’ ora di lavoro ordinario.
Differenza tra Ferie e Rol
L’ obiettivo di ferie e rol è lo stesso, ma sussistono delle differenze:
– Le ferie vengono maturate a giorni, mentre le rol sono maturate ad ore.
– La fruizione delle ferie è calcolata in giorni, mentre l’utilizzo delle rol è calcolato ad ore.
– Mentre le ferie sono un diritto irrinunciabile, le rol possono non essere utilizzate e quindi liquidate in busta paga.
– La maturazione delle rol tiene conto di fattori come inquadramento, monte ore lavorate e mansioni svolte. Le ferie, invece, non tengono in considerazione tali fattori.
Ex Festività
Le ex festività sono quelle che in passato venivano celebrate, in quanto riconosciute come festive, ma che non sono più ufficialmente considerate come tali. Al posto di queste festività soppresse, ai dipendenti vengono concesse alcune ore di permesso retribuito ogni anno.
Per conoscere le ore che spettano ogni anno come permessi ex festività occorre consultare il CCNL di riferimento (ad esempio, il CCNL Commercio prevede per le ex festività un monte ore annuo di 32 ore di permesso per i contratti full time; nel caso invece di un part-time al 50%, si maturerà la metà delle ore previste:16 ore).
Modalità di fruizione delle ex festività
I dipendenti possono usufruire dei permessi ex festività che hanno già maturato e se non vengono fruiti vengono retribuiti in busta paga. Per ciascuna ora di permesso ex festività non utilizzata, il dipendente avrà diritto a ricevere la sua retribuzione oraria.
Se il rapporto di lavoro si conclude per qualsiasi motivo (dimissioni, licenziamento o, per scadenza naturale), le ore di permessi ex festività maturate e non fruite saranno liquidate con l’ultima busta paga.
Permessi
I permessi dei lavoratori sono diritti che consentono ai dipendenti di astenersi dal lavoro per vari motivi e si suddividono in permessi retribuiti e permessi non retribuiti.
I primi includono ad esempio permessi per lutto, permessi per visite mediche, permessi per esami e concorsi, permessi per donazione sangue, permessi per chi si sposa (congedo matrimoniale).
I secondi, invece, includono ad esempio problemi familiari, motivi personali, per lavori personali.
Speriamo che questo articolo vi sia stato utile.
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