Il congedo matrimoniale è un periodo di assenza retribuita dal lavoro riconosciuto ai lavoratori dipendenti in
occasione del matrimonio o dell’unione civile.
La finalità del congedo è consentire al lavoratore di dedicare il tempo necessario alla celebrazione dell’evento e agli
impegni ad esso connessi, senza subire penalizzazioni economiche o professionali.
Il diritto al congedo matrimoniale è regolato nello specifico dalla Legge 76/2016 ed è disciplinato nel dettaglio dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicati. La disciplina concreta può variare in base alla tipologia
di contratto, ma il principio generale è lo stesso per quasi tutte le categorie di lavoratori dipendenti.
DURATA DEL CONGEDO
In linea generale, salvo diversa previsione del CCNL applicato, il congedo matrimoniale prevede:
- 15 giorni di congedo retribuito da fruire in modo continuativo
- Il periodo è comprensivo di festività, domeniche e giorni non lavorativi
- Il congedo deve essere fruito in occasione del matrimonio o dell’unione civile
FRUIZIONE
Di norma, il congedo deve essere utilizzato entro 30 giorni dalla data del matrimonio.
Tuttavia, alcuni CCNL o accordi aziendali possono prevedere una maggiore flessibilità, consentendo la fruizione:
- entro 6 mesi
- oppure entro un anno dall’evento purché vi sia accordo con il datore di lavoro e nel rispetto delle esigenze organizzative aziendali.
CHI HA DIRITTO AL CONGEDO MATRIMONIALE
In linea generale, hanno diritto al congedo matrimoniale:
- tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dalla tipologia contrattuale:
- tempo indeterminato
- tempo determinato
- apprendistato
- part-time
- i lavoratori che contraggono matrimonio civile, concordatario o religioso con effetti civili
- i lavoratori che costituiscono un’unione civile
- anche i lavoratori che si risposano o contraggono una nuova unione civile dopo un precedente matrimonio
MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ESTERO
Nel caso di matrimonio celebrato all’estero, il lavoratore deve:
- fornire idonea documentazione attestante l’avvenuta celebrazione
- adempiere agli obblighi necessari affinché il matrimonio sia riconosciuto in Italia
In particolare, è necessario che il matrimonio:
- sia valido secondo la legge del Paese di celebrazione
- sia trascritto nei registri di stato civile italiani (tramite Consolato o Comune italiano)
Il datore di lavoro può richiedere copia della documentazione comprovante la trascrizione o il riconoscimento in Italia, al fine di concedere il congedo.
RETRIBUZIONE
Il congedo matrimoniale è retribuito al 100% della normale retribuzione, come se il lavoratore fosse in servizio.
RICHIESTA DOCUMENTI
Per fruire del congedo, il lavoratore deve:
- presentare la richiesta preventiva al datore di lavoro con un congruo anticipo
- allegare il certificato di matrimonio o unione civile
- in caso di matrimonio all’estero, fornire certificazione tradotta e legalizzata, se necessario
- tenere conto delle esigenze organizzative dell’azienda, che non può negare il diritto ma può chiedere un leggero posticipo della fruizione entro un periodo di tempo ragionevole.
PERIODO DI PROVA E REQUISITI MINIMI
Alcuni CCNL prevedono che il diritto al congedo matrimoniale:
- maturi solo dopo il superamento del periodo di prova
- oppure dopo una durata minima del rapporto di lavoro
È pertanto sempre necessario fare riferimento al CCNL applicato per verificare eventuali condizioni specifiche.

