Congedo per lutto

da | Set 23, 2026

Il congedo per lutto è disciplinato dalla Legge 53/2000, che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, il diritto ad usufruire di permessi retribuiti per eventi familiari gravi, tra cui il decesso di un familiare.

Le modalità applicative sono poi definite dal Decreto 278/2000, che stabilisce criteri, tempi e condizioni di fruizione dei permessi.

Si tratta, in concreto, di giornate di assenza retribuita che consentono al lavoratore di assentarsi dal lavoro per affrontare un momento personale delicato e gestire le incombenze legate al lutto, come l’organizzazione del funerale o le pratiche amministrative.

Durante questi giorni, il lavoratore ha diritto a una retribuzione equivalente a quella ordinaria, interamente a carico del datore di lavoro.

Quanti giorni spettano

La normativa prevede:

  • fino a 3 giorni lavorativi complessivi all’anno 
  • da utilizzare entro 7 giorni dall’evento luttuoso 

La fruizione può anche non coincidere esattamente con il giorno del decesso: è infatti possibile posticipare l’inizio dei permessi, purché restino entro il limite dei 7 giorni.

Durante il congedo:

  • la retribuzione è integralmente garantita 
  • non vengono decurtate ferie o permessi 
  • continuano a maturare TFR, ferie e mensilità aggiuntive (tredicesima e, se prevista, quattordicesima) 

Salvo condizioni di miglior favore previste dal contratto collettivo applicato, i 3 giorni costituiscono il limite annuo complessivo.

Nel conteggio non rientrano le giornate festive o comunque non lavorative.

CCNL: quando sono previste condizioni migliorative

Alcuni contratti collettivi nazionali prevedono trattamenti più favorevoli rispetto alla disciplina generale.

Ad esempio:

  • il CCNL Trasporti, Logistica e Spedizione riconosce:
    • 3 giorni di permesso retribuito 
    • fino a 4 giorni in caso di necessità di spostamento fuori provincia 
  • il CCNL Multiservizi e Pulizie prevede:
    • 3 giorni retribuiti per ogni evento luttuoso, senza limite annuo 

Chi può richiederlo

Il congedo per lutto spetta a tutti i lavoratori subordinati (sia del settore pubblico che privato) in caso di decesso di:

  • coniuge (anche legalmente separato)
  • partner di unione civile 
  • convivente, se risultante da certificazione anagrafica 
  • parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni) 
  • componenti della famiglia anagrafica 

Sono generalmente esclusi i parenti affini (come suoceri, zii o cognati), salvo diverse disposizioni del CCNL.

Come fare richiesta

In caso di lutto, è importante seguire alcune semplici ma fondamentali procedure:

  1. Comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro 
  2. Presentare una richiesta formale, secondo le modalità aziendali (esempio e-mail)
  3. Indicare il periodo di assenza e il grado di parentela 
  4. Fornire, se richiesto, documentazione giustificativa (es. certificato di morte) 

In sintesi

Il congedo per lutto è uno strumento fondamentale di tutela, che consente al lavoratore di gestire un momento difficile senza perdere il diritto alla retribuzione.

Per utilizzarlo correttamente è sempre consigliabile:

  • verificare il proprio CCNL 
  • rispettare le tempistiche previste dalla normativa 
  • comunicarlo tempestivamente all’azienda