Periodo prova CCNL Somministrazione

da | Dic 3, 2025

L’art. 33 CCNL somministrazione prevede il seguente periodo di prova:
Lavoratori con contratto a tempo determinato:

1 giorno per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro

In base alla durata del contratto sono però previsti dei limiti minimi e massimi:

  • nei rapporti fino a 6 mesi la durata minima è pari a 2 giorni e massima a 15 giorni
  • nei rapporti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi, il periodo di prova non può durare più di 30 giorni
  • nei rapporti pari o superiori a 12 mesi si applica il calcolo proporzionale quindi si continua a contare un giorno di prova ogni 15 giorni di calendario (se si superano i 30 giorni si tengono quindi buoni quelli in quanto il legislatore non dice nulla a proposito)

Lavoratori con contratto a tempo indeterminato:
Gruppo A: 6 mesi di calendario
Gruppo B: 50 giorno di servizio effettivo
Gruppo C: 30 giorni di servizio effettivo

Nel dettaglio la somministrazione divide i lavoratori in 3 gruppi:

Gruppo A: lavoratori con elevato contenuto professionale
Gruppo B: lavoratori di concetto, operai specializzati e/o intermedi, caratterizzati da autonomia operativa
ma non decisionale e da un elevato livello di conoscenze teorico/pratiche
Gruppo C: lavoratori qualificati e d’ordine

Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto senza rispettare il preavviso, in tal caso al lavoratore spetta la retribuzione per le ore effettivamente lavorate.
N.B. le dimissioni portano alla perdita del diritto all’indennità di disoccupazione

Non è consentito apporre il periodo di prova:

  • in caso di successivi missioni entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente presso la medesima impresa utilizzatrice e con le stesse mansioni;
  • in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato

Se il lavoratore a tempo determinato, che supera il periodo di prova, interrompe il contratto prima della data di scadenza è prevista una penale economica che viene calcolata in 1 giorni ogni 15 giorni di calendario per un massimo di:

7 giorni gruppo C;
10 giorni gruppo B;
20 giorni gruppo A.

Tale penalità non si applica nel caso si tratti di risoluzione nei primi 15 giorni del rapporto di lavoro.
Ci può essere una sospensione del periodo di prova in caso di eventi come malattia, infortunio , maternità o congedo di paternità.
Tali eventi determinano un prolungamento automatico del periodo di prova.